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RIFERIMENTO ALLE NORME PROFESSIONALI
D. Lgs. n. 70/2003

Art. 10 (Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate)

1. L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.

Codice Deontologico

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006 e il 18 gennaio 2007)

L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

Legge Professionale Forense L247/2012

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013 la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, entrata in vigore il 2 febbraio 2013.

Consultabili presso il sito: https://www.consiglionazionaleforense.it

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